La procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 7 febbraio 2017, n. 3146, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato con rinvio quanto già deciso dal Tribunale di Taranto con la sentenza n. 2302/2013.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che TIZIA agì in giudizio nei confronti di MEVIA e la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile Axa Assicurazioni S.p.A. per ottenere che la prima venisse dichiarata esclusiva responsabile di un incidente stradale avvenuto in data 10 marzo 2009 e la seconda venisse condannata a pagarle il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
MEVIA ed il conducente dell’autovettura di questa, intervenuto volontariamente nel giudizio, chiesero a loro volta, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta e dell’attrice, assumendone l’esclusiva responsabilità.
Il Giudice di Pace di Taranto dichiarò improponibile la domanda di TIZIA e, accertato il concorso di responsabilità di questa e del conducente dell’autovettura della MEVIA per l’incidente in questione, rispettivamente nella misura del 70% e del 30%, condannò in solido l’attrice e la sua compagnia assicuratrice a risarcire i danni subiti dalla stessa MEVIA e dal conducente della sua auto.
Il Tribunale di Taranto ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la detta decisione, ricorre TIZIA, sulla base di un unico motivo.
I motivi di ricorso
Con l’unico motivo del ricorso (articolato in due profili) si denunzia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto». La ricorrente TIZIA deduce in primo luogo che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto inapplicabile la procedura per il cd. indennizzo diretto di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209), sul mero presupposto, emerso all’esito dell’istruttoria espletata, e peraltro contestato, che nell’incidente era rimasto coinvolto anche un terzo veicolo.
La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata ordinanza n. 3146/2017 ha ritenuto fondato il motivo ed ha accolto il ricorso.
Precisa la Suprema Corte che “la procedura di indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209) è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli (i cui conducenti siano) responsabili del danno”.
Ciò emerge chiaramente dalla lettera dall’art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento emanato ai sensi dell’art. 150 del codice delle assicurazioni private, che contiene la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254), e che prevede che la suddetta procedura sia applicabile in caso di «collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni ai veicoli o lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili».
La conclusione è coerente del resto con la ratio della disposizione di cui all’art. 149 del codice delle assicurazioni private, che ha introdotto la speciale procedura dell’indennizzo diretto per semplificare gli adempimenti ai fini della liquidazione del risarcimento in caso di sinistri stradali in cui si siano verificati esclusivamente danni a cose e/o danni lievi alle persone, prevedendo che i danneggiati possano rivolgersi alla propria compagnia di assicurazione, la quale gestisce la pratica per conto della compagnia del soggetto responsabile, per poi regolare i rapporti con quest’ultima attraverso una stanza di compensazione.
Pertanto, conclude la Cassazione, il Tribunale di Taranto non ha correttamente applicato le disposizioni di legge di cui la ricorrente lamenta la violazione, in quanto, in base al combinato disposto dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private e dell’art. 1, comma 1, lettera d), del relativo regolamento di attuazione, la procedura di indennizzo diretto è ammissibile anche in caso di sinistro che abbia coinvolto più di due veicoli, purché, oltre al veicolo dell’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, non siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili.
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