Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 12 settembre 2016, ha dichiarato la vessatorietà, e la conseguente nullità, di una clausola inserita da una Compagnia di assicurazioni in una polizza infortuni, malattia ed assistenza, stipulata da una donna poi deceduta a causa di una grave patologia. La suddetta clausola, infatti, prevedeva la non trasmissibilità agli eredi del diritto all’indennizzo previsto in polizza per l’ipotesi di malattia che avesse come conseguenza la morte, una invalidità permanente, ovvero una inabilità temporanea. Il giudice partenopeo, applicata al contratto in questione la disciplina del Codice del Consumo, ed in particolare quella di cui agli articoli 33 e 36, ha accolto il ricorso avanzato dagli eredi della vittima, giudicando, come detto, vessatoria la clausola in questione, in quanto determinante a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ed ha conseguentemente dichiarato la nullità della clausola “incriminata”.