Oneri e rischi nell’incasso dei premi

Dopo l’introduzione della tracciabilità dei pagamenti le compagnie non hanno ancora affrontato il problema del bonifico, oramai diffusissimo, per il quale la giurisprudenza (tutta ante normativa tracciabilità) riconosce come data di pagamento la disponibilità della somma e non la data di addebito del c/c del cliente peraltro dimostrabile

tramite i dati CRO.

 

Questa interpretazione è da ritenersi ancora valida?

Se si , non si configura una responsabilità dell’agente nell’indicare la possibilità di pagare la polizza con bonifico bancario senza avvertire che la copertura decorrerà dalla data di disponibilità della somma e quindi con 2 -5 gg di differenza rispetto alla data di operazione del cliente.

Se si , anche per pagamenti a mezzo pos o carta di credito la copertura dovrebbe decorrere dal giorno di accredito e quindi 1-2 gg dopo la data dell’operazione dato che , come per il bonifico, sul c/c l’operazione viene vista solo a partire dal giorno successivo ; per tutti questi tipi di pagamento esiste la certezza della data di operazione e quindi la differenza di date è solo un “pedaggio” che si versa alla banca.

Sulla base di queste distinzioni tra data operazione e disponibilità risulta evidente che il mezzo meno sicuro ( per noi ) di pagamento diventa l’assegno per il quale la disponibilità – sempreché coperto – si sposta a 5 gg lavorativi ; nel caso di assegno scoperto sarebbe legittimo contestare al cliente la copertura e chiedere alla compagnia lo storno dell’operazione?

 

Le considerazioni del nostro abbonato, sono vere. Si tratta solo di stabilire su chi gli oneri ed i rischi devono gravare e ciò è accertabile dal contratto che regola il rapporto fra l’intermediario, che riscuote i premi, e l’impresa di assicurazione.

Si tratta in sostanza di una questione meramente contrattuale fra questi due soggetti.

Le imprese di assicurazione da tempo immemorabile hanno trasferito sull’intermediario gli oneri ed i rischi della riscossione dei premi di assicurazione, a corrispettivo dei quali corrispondono all’intermediario le provvigioni di incasso.

Fra gli oneri, ad esempio, possiamo elencare le perdite dovute alla valuta bancaria di accredito dei premi, il costo per la compilazione e l’invio al contraente dell’avviso di scadenza, ma anche il fatto di doversi recare più volte al suo domicilio per riscuotere il premio. Fra i rischi, si può menzionare quello di ricevere in pagamento un assegno privo di copertura.

A quest’ultimo riguardo si ritiene che l’intermediario possa chiedere all’impresa di assicurazione di notificare al contraente l’immediata sospensione della garanzia assicurativa per inadempimento nel pagamento del premio e recuperare parte di esso (tassa governativa esclusa). La cosa non appare, però, fattibile con riferimento all’assicurazione obbligatoria r.c.a. in quanto l’inefficacia del certificato e del contrassegno di assicurazione in possesso del contraente non è opponibile ai terzi in caso di sinistro.

Ad avviso di chi scrive in caso di bonifico l’intermediario sarà tenuto a registrare a giornale cassa il premio con la data del giorno in cui esso si è reso disponibile in numerario sul conto corrente bancario, anche se la disponibilità per valuta risulta essere successiva, proprio perché l’onere derivante dalla valuta fa parte delle spese di incasso, remunerate con la provvigione. La stessa cosa va detta anche per i pagamenti eseguiti attraverso moneta elettronica, ove si ottiene conferma della data in cui il pagamento ha avuto buon fine, anche se poi l’importo verrà accreditato con una valuta diversa.

Nel caso di pagamento eseguito con bonifico bancario o con moneta elettronica l’intermediario sarà sempre in grado di dimostrare all’impresa di assicurazione l’effettiva data di pagamento attraverso l’esibizione dell’estratto conto bancario.

A diverso regime sono legalmente assoggettati i pagamenti avvenuti a mezzo di bollettino di conto corrente postale: per effetto dell’art. 4 del D.P.R. 14 marzo 2001 n°144 il versamento in conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma riportata sulla relativa ricevuta dal timbro apposto da Poste Italiane, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. In relazione a ciò le imprese di assicurazione normalmente nulla eccepiscono al riguardo, anche se l’intermediario ha registrato a giornale cassa il premio soltanto quando ha ricevuto notizia dell’accredito.

Ulteriori oneri possono derivare all’intermediario dall’osservanza delle norme per la riscossione dei premi stabilite dall’art. 47, comma 3, del regolamento Isvap n. 5/2006, ma tali oneri non derivano dal rapporto con l’impresa, bensì dalla legge.

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