Può un agente rifiutare una disdetta comunicando all’assicurato, che è in possesso della ricevuta della raccomandata, di non aver mai ricevuto la stessa?
A stretto rigore, la ricevuta della raccomandata, predisposta dall’esercente del servizio postale, accerta la data dell’effettiva ricezione del plico, ma non ne attesta il contenuto; in altre parole, si potrebbe avere il caso di inoltro di un plico (cioè di una busta) vuota, ragion per cui la certezza che quella comunicazione scritta sia effettivamente giunta a conoscenza del destinatario si può ottenere mediante l’inoltro della stessa senza busta – la cosiddetta “raccomandata in plico”.
A prescindere dalle considerazioni di cui sopra e da eventuali comportamenti non in buona fede, l’applicazione delle regole generali e la natura di manifestazione della volontà “recettizia” della disdetta, richiedono che sia il contraente della polizza a provare che l’assicuratore abbia avuto tempestiva conoscenza di tale volontà.
Con le premesse di cui sopra, la pratica di tutti i giorni ci porta però a ritenere che nel caso prospettato, il contraente in buona fede debba essere tutelato sino a prova contraria.