Il ministero della Giustizia, con decreto 22 settembre 2016, ha approvato le «condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato». Il tutto sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.238 del 11 ottobre 2016.
La normativa si compone di cinque articoli:
Il primo copre la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente – anche per colpa grave – causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale. Quindi per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. L’assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati anche a terzi, ma non i collaboratori e i familiari dell’assicurato.
Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi: a) l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni; c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; d) la redazione di pareri o contratti; e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014,n. 132.
L’assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
In caso di responsabilità solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
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L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza. 2. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.
Massimali minimi di copertura per fascia di rischio
I massimali della copertura assicurativa minima partono da 350 mila euro e salgono in base al fatturato.
Assicurazione contro gli infortuni
L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail.
L’informativa
Fatta salva l’informazione da rendere al cliente ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine al quale l’avvocato è iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet. 2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 12 ottobre 2017.
L’adeguamento
Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate alle disposizioni in esso dettate.