Il Comune è responsabile per i danni subiti a causa dei dissuasori

Il Comune è responsabile per l’automobilista morto perché il dissuasore di sosta si rivela un’insidia

Il Comune è responsabile al 50 per cento per il sinistro mortale dell’automobilista, che viaggiando a velocità elevata rispetto al limite consentito, in orario notturno è entrato in collisione con un dissuasore di sosta in

cemento, collocato in posizione tutt’altro che appropriata, per poi essere travolto da un autocarro. Il comune che, il pieno governo della cosa, ha il potere-dovere di vigilare sulla stessa per impedire che produca danni a terzi». È quanto emerge dalla sentenza 15785 del 29 luglio 2016 della terza sezione civile della Cassazione. 
La Suprema corte ha confermato la responsabilità dell’ente comunale per la morte dell’automobilista nella misura del 50 per cento. Nel caso in esame prima dell’alba la vittima, a bordo della sua autovettura, era entrata in collisione con un “fittone” e, per effetto dell’urto, aveva invaso il centro della carreggiata per poi essere investito da un autocarro che proveniva dalla direzione opposta.
La Corte territoriale aveva rilevato che la collisione col dissuasore era stata la prima causa del sinistro, che lo stesso non era collocato in maniera appropriata ma anzi costituiva una vera e propria insidia e che quindi si poteva ritenere provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno. Inoltre la velocità elevata rispetto al limite consentito dell’automobilista non era idonea ad attribuire allo stesso l’intera responsabilità per l’evento mortale. Senza dubbio si può affermare che «la relazione di custodia tra il Comune ed il dissuasore di sosta implicava il dovere dell’ente di impedire che il “fittone” potesse arrecare danni».

Il Comune risarcirà per il 50 per cento la famiglia della vittima.

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