Chi subisce un danno da un’auto che, subito dopo il sinistro, scappa e rimane “non identificata” (per cui non fornisce gli estremi della propria assicurazione), può fare richiesta di risarcimento al
Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Ma attenzione: il conducente deve dimostrare di aver fatto il possibile per annotare la targa del pirata. Non gli viene certo richiesto un comportamento di straordinaria diligenza
oppure un’operazione complessa e onerosa volta all’identificazione del responsabile ma, laddove le condizioni di traffico, le modalità del sinistro, la velocità dell’auto pirata e lo stato psicofisico dell’infortunato dopo il sinistro lo consentano, quantomeno l’indicazione di qualche numero della targa e/o la memorizzazione del tipo di auto e del colore. Così, a chi non riesce a fornire alcun dato del mezzo che lo ha urtato non spetta alcun risarcimento.
Si pensi al caso di un tamponamento. È inverosimile che l’auto riesca a scappare facilmente, specie se la strada è a senso unico. O ancora a una via rettilinea con traffico elevato. O ancora – come nel caso deciso dalla Corte con la sentenza in commento – qualora il responsabile scenda dall’auto per constatare i danni per poi ripartire immediatamente senza fornire gli estremi della sua RC auto.
La mancata identificazione della vettura, infatti, non può essere causata da una eventuale negligenza del danneggiato.
Il presupposto richiesto dalla legge per l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada è che il veicolo sia rimasto non identificato: non è necessaria la fuga del responsabile, ma il risarcimento non può essere però autorizzato neanche nell’ipotesi in cui la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione dell’ordinaria diligenza e prudenza della vittima.
Se la condotta del tamponante non sia stata così rapida da impedire l’annotazione del suo numero di targa, allora al danneggiato è richiesto di prendere carta e penna (o scattare una foto con il telefonino). Diversamente si finirebbe con l’addossare alla comunità le conseguenze della condotta non diligente o imprudente del privato.
LA SENTENZA
LA MASSIMA
In tema di richiesta di risarcimento conseguente a un sinistro stradale, il presupposto indicato dall’ordinamento per l’intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada è che il veicolo sia rimasto non identificato. Tale intervento, che non esige necessariamente la fuga del responsabile, non può essere però autorizzato nell’ipotesi in cui la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione dell’ordinaria diligenza e prudenza della vittima nei comuni rapporti interprivati della vita di relazione. Una diversa interpretazione, infatti, cn l’addossare alla comunità le conseguenze della condotta non diligente o imprudente del privato, si appaleserebbe invero eccentrica rispetto alle finalità della normativa e suscettibile di vulnerare il sistema, in quanto inidonea a evitare abusi e possibili frodi.