Corte di Giustizia Ce, Causa C-124/07 – Art. 10 n. 2 D.P.R. 633/1972 – Art. 9, n. 12 D.P.R. 633/ 1972 – Corte Giustizia CE 20.01.2003, C-8/01 – R.M. 8.05.2008, n. 190/E
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI APPROFONDIMENTI
Le operazioni tipiche delle società di assicurazione possono fruire del regime di esenzione IVA. Per operazioni “tipiche” si intendono, innanzitutto, le operazioni di
assicurazione, riassicurazione e vitalizio, nonché quelle di mandato, mediazione e intermediazione relative a tali fattispecie.
La Corte di Giustizia Europea, con la causa C-124/07, volta a dirimere un contenzioso tra il Fisco olandese e un contribuente residente nei Paesi Bassi, ha stabilito che il
subagente assicurativo fattura le prestazioni in esenzione IVA, anche se non sono rese direttamente ad assicuratori o ad assicurati ma ad un altro Agente di
assicurazione. È importante sottolineare che la citata esenzione vale per le operazioni interamente effettuate in Italia: valgono invece regole differenti per quelle
effettuate nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in altri Stati Ue o extra Ue.
SCHEMA DI SINTESI
OPZIONI TIPICHE IN CAMPO ASSICURATIVO
•Sono considerate operazioni assicurative in senso stretto:
.. le operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio;
.. le prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione relative alle operazioni assicurative in senso stretto.
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Le operazioni effettuate interamente in Italia sono esenti.
•Per le operazioni aventi un ambito internazionale bisogna invece distinguere:
.. le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in altri Stati Ue rilevano ai fini IVA, come operazioni esenti, solo se questi sono privati
consumatori;
Nel caso, invece, i non residenti siano soggetti passivi le operazioni effettuate nei loro confronti sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA;
.. le operazioni effettuate nei confronti di soggetti residenti o domiciliati in Stati extra UE rilevano ai fini IVA solo se sono utilizzate in Italia (non imponibili art. 9, n. 12
D.P.R. 633/1972).
FIGURA DEL SUBAGENTE
Il subagente assicurativo fattura le prestazioni in esenzione da IVA, anche se non sono rese direttamente ad assicuratori o ad assicurati ma a un altro Agente di
assicurazione.
Corte di Giustizia
Comunitaria Causa C-124/07.32 RAT I O A g e n t i N . 4 / 2 0 0 9 – 7 2 0 1
IMPOSTE INDIRETTE imposte e tasse PRESTAZIONI DI MANDATO, MEDIAZIONE ED INTERMEDIAZIONE APPROFONDIMENTI
•Esenzione IVA
Esempio Fattura emessa dal subagente in esenzione IVA
• Le operazioni di mandato, mediazione ed intermediazione riguardanti le operazioni assicurative in senso stretto sono esenti da IVA.
• Si tratta di attività volte a ricercare e a mettere in relazione potenziali clienti con l’assicuratore; il mediatore, che svolge le funzioni di intermediario, deve quindi intrattenere rapporti contrattuali sia con l’assicuratore che con l’assicurato.
SUBAGENTE ASSICURATIVO
• Rapporto contrattuale
• Ai fini dell’esenzione IVA il rapporto contrattuale tra il subagente e gli assicurati e/o gli assicuratori può essere anche solo indiretto.
• L’esenzione spetta anche quando il mediatore o l’intermediario di assicurazione non ha contatti con gli assicuratori, in quanto interviene nei confronti degli assicurati quale subagente, cioè in nome e per conto di un altro mediatore o intermediario.
Corte Giustizia CE 3.04.2008, n. C-124/07
• La qualifica di mediatore o intermediario assicurativo non può essere riconosciuta al soggetto Agente che non intrattiene alcun rapporto, neppure indiretto, con gli assicurati
(prestazioni normalmente soggette ad IVA).