ETA’ AUTO STORICHE, LA CAMERA APPROVA IL DDL

Il ddl sulla legge di stabilità è stato approvato dalla Camera, includendo anche la riforma dell’età minima per le auto storiche che viene portata a trent’anni.

Si salva invece il Pubblico registro automobilistico (Pra), ma non le esenzioni dal bollo per le auto storiche, la cui abolizione viene confermata dalla versione definitiva del ddl. I veicoli con più di

venti anni d’ora in poi dovranno pagare la tassa di proprietà, che al momento è sostituita da una tassa di circolazione solo in alcune regioni. Solamente al compimento del trentesimo anno di età potranno beneficiare dell’esenzione.

Il governo prevede con questa novità di incassare entrate per 78,5 milioni di euro all’anno, in base alle informazioni ottenute dal ministero dei Trasporti, che stima in 447mila le auto e in 152mila le moto che perderanno l’agevolazione.

Va detto però che su queste cifre l’Asi non è d’accordo, come abbiamo riferito qualche tempo in un altro post pubblicato su questo blog. Nel senso che per il Fisco sarebbe un vero e proprio “bagno di sangue” in termini di mancati introiti.

“Attualmente – si legge nella relazione illustrativa del ddl in materia di auto storiche – con l’evoluzione delle 
tecniche costruttive, un autoveicolo al compimento dei venti
 anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare 
interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa ratio che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione”. Il ministero dei Trasporti non beneficerà invece dei risparmi ottenibili dall’abolizione del Pra, che nella bozza circolata dopo il consiglio dei ministri di settimana scorsa era stata prevista a partire dall’1 luglio 2017. Ma poi è scomparsa nel testo firmato dal Quirinale.

Ora la legge di stabilità passa all’esame del Senato per poi tornare alla Camera e andrà comunque approvata entro il 31 dicembre per consentire l’esercizio finanziario relativo all’anno 2015.

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera e Senato. Il procedimento di formazione della legge (il così detto iter) si articola perciò in fasi successive:

la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa)

l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima

la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finchè non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette)

la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Fonte

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