Contributo annuale di vigilanza per intermediari e periti assicurativi

Gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A, B, C e D del Registro Unico (RUI) sono tenuti al versamento all’IVASS di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo

è stabilito annualmente con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 336 del Codice delle Assicurazioni private.

 

A partire dal 1° gennaio 2013, a seguito del decret o legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto l’istituzione dell’IVASS, la tenuta del Ruolo Periti è stata trasferita alla CONSAP Spa. Per effetto del citato trasferimento, ogni informazione concernente il Ruolo (iscrizione, cancellazione, variazioni anagrafiche, segnalazioni, contributo di vigilanza….) è consultabile dal sito della CONSAP spa (www.consap.it).

Seguono in ogni caso informazioni generali per i periti in relazione al versamento dei contributi relativi alle annualità 2008-2012.

Il mancato pagamento del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute da parte dell’IVASS e l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro.

Il mancato pagamento del contributo di vigilanza per le annualità 2008-2012 da parte dei periti assicurativi comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva da parte dell’IVASS.

C. Modalità di pagamento del contributo di vigilanza Il contributo si paga utilizzando il bollettino MAv. precompilato emesso dalla Banca Popolare di Sondrio.

Il bollettino M.Av. per il pagamento è spedito all’indirizzo di residenza di ciascun intermediario tenuto al versamento, con esclusione delle banche iscritte nella sezione D

del RUI. Queste ultime dovranno scaricare il proprio bollettino M.Av. dal sito https://servizi.popso.it/ivass, digitando il codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (composto di 10 caratteri compresa la lettera iniziale).

Il bollettino M.Av. è pagabile con le seguenti modalità:

– presso gli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale;

– presso gli uffici postali;

– presso i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;

– tramite l’internet banking della propria banca;

– con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet www.scrignopagofacile.it.

Il pagamento è altresì possibile tramite bonifico utilizzando il modello di bonifico scaricabile dal predetto sito https://servizi.popso.it/ivass.

I bollettini di conto corrente postale emessi precedentemente, nonché le precedenti coordinate IBAN non possono più essere utilizzati.

Accedendo al sito https://servizi.popso.it/ivass, tramite digitazione del codice fiscale/partiva IVA e del codice RUI, è possibile:

– ottenere copia dell’avviso di pagamento;

– confermare o aggiornare i dati anagrafici ed i recapiti;

– verificare lo stato della propria posizione contributiva;

– ottenere lo strumento per versare, eventualmente, quanto ancora dovuto (compresi gli arretrati).

I periti possono verificare lo stato della propria posizione contributiva per le annualità 2008- 2012 e ottenere lo strumento per versare quanto ancora dovuto attraverso il sito https://servizi.popso.it/ivass, tramite digitazione del codice fiscale e numero di matricola del Ruolo Periti (composto di 10 caratteri compresa la lettera iniziale P).

Risposte alle domande più frequenti

1. Chi è tenuto al pagamento del contributo?

Sono tenuti al pagamento gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI nel caso in cui la relativa iscrizione sussista alla data di riferimento prevista dal Provvedimento annuale IVASS che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale (30 maggio di ciascun anno ).

I soggetti che vengono iscritti dopo la suddetta data di un determinato anno non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza per l’anno in cui è avvenuta l’ iscrizione.

I soggetti, invece, che vengono cancellati dopo la suddetta data di un determinato anno sono tenuti al pagamento del contributo riferito all’anno in cui è avvenuta la cancellazione per l’ intero importo.

2. Qual è il termine di pagamento del contributo?

Il provvedimento annuale IVASS che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale stabilisce altresì il termine entro il quale tale contributo deve essere corrisposto.

3. Occorre inviare copia della ricevuta di pagamento?

Non occorre inviare all’IVASS copia della contabile di pagamento del contributo;occorre invece avere cura di conservare detta documentazione per eventuali successivi controlli.

4. Si può avere il rimborso di versamenti contributivi errati?

Nel caso di erroneo versamento del contributo ovvero di doppio versamento del contributo di vigilanza per l’anno corrente, la richiesta di rimborso deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.enti@popso.it.

La richiesta di rimborso deve essere formulata dall’iscritto che ha pagato, fornendo le seguenti informazioni:

– nome iscritto, data e strumento utilizzato per ciascun versamento; per i bonifici indicare anche il CRO (evitare l’invio di allegati);

– IBAN e intestazione del conto su cui si desidera l’accredito delle somme.

5. La cancellazione dal RUI fa venir meno l’obbligo di pagamento dei contributi?

Si, a condizione che il provvedimento di cancellazione sia adottato prima della data di riferimento prevista dal Provvedimento annuale IVASS che fissa modalità e termini per il versamento del contributo annuale ( 30 maggio di ciascun anno).

Per essere cancellati dal RUI occorre presentare formale richiesta di cancellazione con l’apposita modulistica prevista dal Regolamento n. 5/2006 (consultare in proposito la Guida al Registro degli Intermediari). La cancellazione ha efficacia a partire dalla data di conclusione del relativo procedimento di cancellazione (cfr. Regolamento ISVAP n. 2/2006 concernente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi).

Per quanto concerne la cancellazione dal Ruolo dei periti assicurativi, si rinvia al sito di CONSAP (www.consap.it).

6. La cancellazione dal RUI o dal Ruolo, fa venir meno l’obbligo di pagamento dei contributi relativi agli anni precedenti la cancellazione?

No. I contributi di vigilanza relativi agli anni relativi agli anni precedenti la data di cancellazione restano comunque dovuti.

7. Cosa succede in caso di decesso dell’iscritto?

In caso di decesso dell’intermediario prima della data di riferimento (30 maggio di ciascun anno), il contributo relativo all’anno in cui è avvenuto il decesso non è più dovuto. E’ opportuno, in ogni caso, che gli eredi comunichino la data del decesso, trasmettendo copia del certificato di morte. Resta inteso che sono comunque dovuti gli eventuali contributi non versati relativi ad anni precedenti.

8. I contributi sono dovuti in caso di fusione, liquidazione di società iscritte nel Registro degli Intermediari?

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione, o di scioglimento e liquidazione di una società di intermediazione con effetto antecedente alla data di riferimento (30 maggio di ciascun anno) il contributo relativo all’anno in cui l’operazione ha effetto non è dovuto, anche in assenza di rituale e tempestiva istanza di cancellazione.

Si ricorda in ogni caso che è opportuno segnalare tempestivamente dette operazioni.

In caso di avvio di procedure di liquidazione volontaria di società di intermediazione iscritte nel RUI, è opportuno chiedere la cancellazione dal Registro della società stessa non appena si avvia detta procedura. Una volta che la società è cancellata dal RUI, il contributo non è più dovuto.

9. Le comunicazioni di cessazione del mandato agenziale o di inoperatività, la chiusura della partita iva, la cancellazione dal registro delle imprese sono sufficienti per essere cancellati automaticamente dal RUI o dal Ruolo dei periti e per far venir meno l’ obbligo di pagamento del contributo di vigilanza?

No. Tali comunicazioni e tali adempimenti non comportano l’automatica cancellazione dal RUI o dal Ruolo dei periti, rispettivamente tenuti dall’IVASS e dalla CONSAP, e non fanno venire meno l’ obbligo di pagamento del contributo di vigilanza.

10. Se un intermediario cessa l’attività per sopraggiunti limiti di età, deve pagare il contributo?

Il contributo è dovuto fino a quando si resta iscritti nel RUI, anche se inoperativi. Se si raggiunge l’età della pensione, deve essere presentata la richiesta di cancellazione dal RUI o dal Ruolo, secondo le modalità indicate al precedente punto 5.

11. Esistono cause di esenzione dal pagamento del contributo di vigilanza?

Solo gli iscritti nella sezione E del RUI non sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza.

12. Cosa fare per reiscriversi nel RUI o nel Ruolo dei periti, dopo essere stati cancellati per omesso pagamento del contributo di vigilanza?

Occorre prima regolarizzare la propria posizione contributiva e quindi presentare la documentazione di reiscrizione all’ IVASS per gli intermediari assicurativi ed alla CONSAP per i periti assicurativi.

13. Nel caso in cui il responsabile dell’attività di intermediazione di una società agenziale o di brokeraggio sia anche socio della stessa società, il contributo di vigilanza è dovuto da entrambi?

Il contributo è dovuto sia dalle società che dalle persone fisiche responsabili dell’attività di intermediazione delle stesse, iscritte nelle sezioni A e B del RUI; non costituiscono eccezione i legami societari o familiari (la modulistica di iscrizione di società agenziali o di brokeraggio non prevede l’indicazione nominativa dei soci delle stesse, ne consegue che non rileva).

In sostanza, ogni soggetto (persona fisica o giuridica) che ha un numero di iscrizione nelle sezioni A, B, C e D del RUI deve versare un contributo di vigilanza, diverso tenuto conto della casistica prevista dall’apposito provvedimento IVASS, senza esclusioni.

E. Contatti Informazioni sul pagamento del contributo di vigilanza, sugli strumenti di pagamento e in caso di difficoltà di accesso al sito https://servizi.popso.it/ivass possono essere richiesti via mail all’indirizzo: assistenza.enti@popso.it oppure al numero verde 800.248464.

Si rimanda a quanto disposto dalla Guida al Registro Unico degli Intermediari, disponibile nell’area Operatori del sito internet dell’Istituto (www.ivass.it) per quanto concerne ogni comunicazione dovuta dagli intermediari all’IVASS.

Per le comunicazioni dovute dai periti assicurativi a CONSAP, si rimanda a quanto previsto dal relativo sito internet (www.consap.it).

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