Consulente del lavoro, clausola ad hoc per la cassa integrazione

La polizza per il consulente del lavoro, ossia il professionista ai sensi della legge n. 12 del 11/1/79, è mirata alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di una serie di attività connesse alla gestione del personale, nei confronti delle imprese (gestione contratti di assunzione, redazione buste paga), e all’attività di consulenza giuslavoristica (previdenza, infortunistica, assistenza sociale

e tributaria in materia del lavoro, rapporti con Inps e Inail). Analizzando le clausole ordinariamente contemplate, si rileva che la struttura della polizza e il suo funzionamento è per molti versi analogo alle previsioni relative all’attività di dottore commercialista ed esperto contabile, salvo qualche specificità di funzione attinente detta professione. Per esempio, una clausola ad hoc per i consulenti del lavoro è quella che riguarda la gestione della cassa integrazione ordinaria e speciale per i dipendenti. In proposito, si tratta di tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, da perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi in conseguenza di errori commessi nell’espletamento delle attività inerenti le procedure di richiesta o gestione della cassa integrazione guadagni. Detta copertura si configura come un’estensione di garanzia ed è, di solito, prestata nell’ambito del massimale annuo di polizza, fino a concorrenza di un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro e per anno assicurativo, pari a una certa percentuale del massimale con un definito importo massimo di risarcibilità e con applicazione di una quota di scoperto (per esempio si potrebbe ordinariamente trovare una clausola che preveda limitazione al 10% del massimale generale, con applicazione del tetto di 150 mila euro e con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di 5 mila euro). Pertanto anche in tal caso è raccomandabile prestare la massima attenzione alle clausole «particolari» che limitino la risarcibilità degli addebiti al professionista.

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