COMUNICATO STAMPA “ENASARCO obbligatoria per gli intermediari di sez. E ? ULIAS preoccupata per il futuro della categoria”

COMUNICATO STAMPA

Il sindacato ULIAS apprende, con sincera e viva preoccupazione, la notizia di una possibile estensione dell’obbligo di iscrizione e contribuzione all’ente ENASARCO da parte degli intermediari di assicurazione e dei loro preponenti; quindi, potenzialmente, salve esenzioni, anche dei soggetti da questo rappresentati: gli iscritti di sezione E al RUI.

L’effetto della novella normativa circolata sulla stampa (v. art. 28 del testo della possibile e futura legge di bilancio, introduttiva di un art. 5-bis alla legge 12/1973) sarebbe quindi quello di abrogare quello che sin qui è stata la previsione che escludeva gli intermediari di assicurazione dagli obblighi previdenziali validi per gli agenti di commercio. Vedi l’art. 343, comma 6, del Codice delle Assicurazioni Private per cui, ad oggi:Le persone … iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa”.

L’impatto economico della previsione circolata sarebbe non trascurabile in termini di costi contributivi aggiuntivi rispetto a oggi, nell’ordine – per la quota di previdenza “integrativa” – del 17%, da ripartirsi tra mandante e agente.

Ora, ci sia consentita qualche prima riflessione a caldo:

  • Quale sarebbe la finalità della norma? Se la ratio della norma fosse quella di garantire una pensione “integrativa” futura agli intermediari assicurativi, lo stesso effetto sarebbe già pienamente raggiungibile, senza necessità di alcuna norma, attraverso la libera e volontaria (e non obbligatoria) adesione da parte degli intermediari ai fondi pensione complementari di cui al d.lgs. 252/2005; strumenti di integrazione pensionistica ben noti a questi professionisti che ogni giorno sono attivi nella raccolta di adesioni agli stessi. Perché quindi un obbligo? Esiste già l’ordinaria contribuzione INPS e la possibilità volontaria di integrare la pensione del futuro;
  • Seguendo il ragionamento non ci risultano, infatti, istanze specifiche di segno diverso dei soggetti che rappresentiamo, tese ad avere un secondo pilastro previdenziale obbligatorio, con appesantimento delle relazioni con le mandanti e con la necessità di stravolgere completamente gli assetti di un mercato già complesso e tutti i contratti in essere;
  • Ricordiamo che questi professionisti escono provati dal post pandemia e dai transiti iper inflazionistici, e sono ogni giorno chiamati a dare risposta a uno dei maggiori problemi del Paese: leggasi il fenomeno dilagante della sottoassicurazione e assenza di protezione (sarebbe, ad esempio, se confermata la stessa bozza di legge di bilancio a esserne riprova laddove inserisce nuovi obblighi assicurativi a carico delle imprese in tema di rischi catastrofali);
  • Ma è l’assunto di fondo a essere sbagliato: l’equiparazione tra agenti di commercio e agenti assicurativi è storicamente smentita dal Codice Civile (datato 1942 e mai emendato sotto questo aspetto) che da sempre chiarisce che gli agenti di assicurazione sono una categoria peculiare e distinta da quella più generali degli agenti (v. art. 1753 c.c.), questo per diverse ragioni forse non debitamente tenute in considerazione dall’estensore del testo (se confermato);
  • La disposizione sarebbe, ancor più grave, figlia di una (se non altro inusuale) assenza di confronto tra politica e tutti o parte dei possibili destinatari ultimi della norma; per quel che ci interessa qui, la categoria degli intermediari assicurativi iscritti alla sez. E del RUI (oltre 180 mila, le realtà iscritte al Registro) e i loro rappresentanti; tra cui lo scrivente sindacato.

Facendoci voce della netta contrarietà dei nostri iscritti a simili previsioni di paternalismo “previdenziale” – portatori di obblighi che umiliano il grado di attenzione e professionalità della categoria al tema previdenziale verso la clientela e verso sé stessa – chiediamo al Governo una netta smentita sul fatto che questo sia l’intento della futura legge di bilancio e di avere conferma che simili previsioni non vedranno la luce. Il tutto con definitiva eliminazione dal testo che sarà discusso nelle sedi parlamentari dell’introducendo comma 4, dell’art. 5 bis, della legge n. 12/1973, per il tramite dell’art. 28 della bozza di legge di bilancio circolata in rete.

L’auspicio è, da ultimo, che su questi e altri temi si possa sempre avere e mantenere attivo un canale di dialogo con il Governo e le forze politiche tutte.

Roma 27-10-2023

Comunicato Stampa Enasarco

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