Obbligo per le Partite Iva e i collaboratori degli studi, non sono tenuti alla stipula i dipendenti e i soci delle società di ingegneria e STP
07/03/2014 – L’assicurazione professionale è obbligatoria solo per chi firma i progetti o assume la responsabilità diretta nei confronti del cliente. Lo spiega il CNI, Consiglio nazionale degli ingegneri, nelle linee guida
messe a punto dopo le numerose domande di chiarimento ricevute dagli iscritti.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha innanzitutto chiarito che l’obbligo di assicurazione non sussiste solo nel rapporto privatistico tra professionista e cliente, ma assume una connotazione di tipo pubblicistico perché la mancata stipula costituisce un illecito disciplinare sanzionabile dall’ordine territoriale di appartenenza.
Liberi professionisti e dipendenti
L’obbligo non vale per tutti i professionisti iscritti all’Albo, ma solo quelli che esercitano la professione in forma autonoma e in proprio. Si tratta dei professionisti che firmano il progetto e che si assumono direttamente la responsabilità del loro operato nei confronti del cliente.
Se, al contrario, l’ingegnere svolge la propria attività professionale alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico o privato, non è obbligato personalmente a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile professionale. L’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa ricade invece sul datore di lavoro. In questo caso, la polizza deve coprire anche gli eventuali danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale demandata al dipendente ingegnere.
Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti l’obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa, il cliente non può pretendere che sia il dipendente a stipulare la polizza.
Quando, infine, un ingegnere dipendente pubblico esegue una prestazione professionale per un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, il regime assicurativo deve essere preventivamente concordato tra le amministrazioni.
Collaboratori e consulenti degli studi professionali
Gli obblighi di assicurazione variano in base alla della tipologia contrattuale che caratterizza il rapporto di collaborazione o di consulenza.
Se l’attività di collaborazione è strutturata con Partita Iva o come consulenza esterna, il professionista deve stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale svolta nei confronti del suo unico cliente, cioè lo studio per cui collabora.
Società di ingegneria e società tra professionisti
Le società di ingegneria e le STP, società tra professionisti, a differenza degli studi professionali, sono un soggetto professionale unitario e autonomo. Se il soggetto titolare dell’incarico è la società, è quest’ultima a dover provare al cliente la copertura assicurativa, mentre non hanno nessun peso le eventuali polizze già stipulate dai soci personalmente.
Il professionista che svolge la sua attività esclusivamente per conto della società non deve quindi dotarsi di una polizza supplementare. Un’assicurazione ulteriore è invece necessaria per le attività esercitate dai soci in forma autonoma, cioè al di fuori cioè degli incarichi assunti per conto della società.
Consulenti tecnici d’ufficio nei processi disciplinari
Deve dimostrare di essere in possesso di un’assicurazione anche il professionista che riceve da un Tribunale l’incarico di CTU, consulente tecnico d’ufficio. Il professionista, infatti, pur operando come ausiliario del giudice, assume nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico.
Attività non riservate agli ingegneri
Se il professionista svolge una o più attività non riservate dalla legge agli ingegneri, deve comunque stipulare la polizza assicurativa. Secondo il CNI, infatti, anche se l’incarico non è riconducibile in via esclusiva alla professione di ingegnere, il professionista deve assumersi la responsabilità della corretta esecuzione del lavoro nei confronti dell’utenza.
Ricordiamo che l’obbligo di stipula di un’assicurazione professionale a carico del progettista è sorto con il DL 138/2011 e con il Dpr 137/2012 per la riforma delle professioni. In base a queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce un illecito disciplinare.