21/06/2013 – Cosa succede dopo che la Legge 148/2011 ha reso obbligatoria la sottoscrizione di un’assicurazione contro i rischi derivanti dall’esercizio della professione? L’obbligo del professionista si può coniugare col diritto di recesso dell’assicuratore?
A questo e ad altri dubbi tenta di rispondere il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri con un documento diffuso nei giorni scorsi dal quale emerge che le soluzioni assicurative
migliori sono rappresentate dalle convenzioni perché si possono plasmare sulle esigenze del professionista.
Come si legge nel documento redatto dal Cni, la Legge 148/2011 con l’introduzione dell’obbligatorietà della rc professionale risponde all’esigenza di prevedere un’idonea forma di tutela per i clienti del professionista. Per questo motivo, dal 15 agosto 2013 il professionista avrà l’obbligo di indicare gli estremi del proprio contratto assicurativo.
Se questo è il principio generale, il Cni sottolinea che l’inerzia del legislatore non ha ancora fornito precise linee guida, lasciando spazio a notevoli perplessità sui requisiti minimi della polizza tipo. Per il Centro Studi del Cni, i teorici non hanno chiarito se, alla luce dell’obbligatorietà dell’assicurazione per la Rc professionale, le nuove polizze prevedranno ancora la possibilità di recesso dell’Assicuratore ai sensi dell’art 1898 del Codice Civile.
A detta del Cni, tale facoltà dovrebbe essere esclusa perché altrimenti si registrerebbe una situazione di impasse, determinata, da un lato, dalla legge che impone a tutti gli iscritti all’albo di assicurarsi per poter svolgere la propria attività e, dall’altro, dall’assicuratore che potrebbe recedere dal contratto in caso di aggravamento del rischio. In questo modo si potrebbe verificare una situazione assurda in cui nessun assicuratore sarebbe disponibile ad assicurare un professionista ritenuto troppo a rischio.
Conciliare al meglio gli interessi di ambo le parti, secondo il Cni, è possibile se si considera che le diverse esigenze dell’assicurato (che vuole tutelare se stesso dai rischi insiti nella sua professione) e dell’assicuratore (che fornisce la copertura del rischio al fine di incassare un premio) rappresentano due componenti fondamentali ed inscindibili per la realizzazione dei rispettivi interessi. L’obbligatorietà della rc professionale non va vista solo come un onere economico a carico dei professionisti, ma come opportunità per raggiungere un prodotto assicurativo sempre più valido ed efficace.
Nel quadro tracciato dal Cni, il sistema del “Bonus Malus” potrebbe passare sul piano della contrattazione individuale. Si arriverebbe quindi a premiare l’assicurato “virtuoso” con una riduzione del premio assicurativo in considerazione dell’andamento favorevole del rischio negli anni.
Si tratta comunque di un’opportunità che potrebbe essere meno incisiva rispetto ad una contrattazione collettiva, già presente nel panorama assicurativo attuale sotto forma di convenzioni. Con l’adesione, gli assicurati, indipendentemente dalla sinistrosità pregressa, beneficiano di una copertura base, più o meno ampia, che può essere poi ampliata attraverso una polizza integrativa in grado di soddisfare le singole esigenze dei professionisti. Una possibilità che, per il Cni, offre una serie di vantaggi, come l’impossibilità per l’Assicuratore di rifiutarsi di rinnovare la copertura per il singolo aderente.
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