Assicurazione obbligatoria per gli avvocati: in vigore il Decreto Ministeriale

giustizia-1Nella Gazzetta ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2016 è stato pubblicato il testo del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016 che prevede l’obbligo per tutti gli avvocati di stipulare un’assicurazione obbligatoria sulla responsabilità professionale e contro gli infortuni. 

Tale obbligo era stato sancito dalla legge di riforma dell’ordinamento forense, la Legge n. 247/2012, che, all’art. 12, prevedeva tale assicurazione quale condizione essenziale per l’iscrizione all’albo e per la permanenza nello stesso. Tuttavia fino ad oggi la norma non poteva trovare applicazione per l’assenza di appositi decreti attuati.

Decreto Ministeriale attuativo che è stato firmato dal Ministero della Giustizia in data 22 settembre 2016 e pubblicato in Gazzetta in data 11 ottobre 2016, e che entrerà in vigore, rendendo obbligatoria la stipula della polizza assicurativa per tutti gli avvocati, decorso un anno dalla pubblicazione, ovvero in data 11 ottobre 2017.

Assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi

L’art. 1 del DM  prevede che l’assicurazione obbligatoria deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell’avvocato per tutti i tipi di danni (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale, incluse le ipotesi di responsabilità per colpa grave. L’assicurazione inoltre dovrà coprire non solo i danni cagionati dall’avvocato ai clienti ma anche a terzi e dovrà estendesi non solo alle condotte poste in essere dall’avvocato ma altresì a copertura dell’attività svolta da collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali e, in caso di co-responsabilità con altri soggetti, dovrà prevedere la copertura totale della responsabilità, salvo il regresso.

L’assicurazione obbligatoria dovrà coprire tutti i danni che possono derivare dallo svolgimento dell’attività professionale , con ciò intendendosi l’attività di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di notificazioni; la consulenza od assistenza stragiudiziali; la redazione di pareri o contratti; l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni; nonché la responsabilità per danni da custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali.

L’assicurazione civile deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata ed una ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza.

Inoltre, l’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Assicurazione civile obbligatoria, i massimali minimi per fasce di rischio

Il Decreto indica i massimali minimi delle polizze assicurative che variano in base al fatturato e alla forma di esercizio, individuale o collettiva, della professione.

In particolare per l’esercizio individuale della professione sono previste tre fasce di rischio:

-la fascia di rischio più bassa per fatturati non superiori a 30.000 euro, per cui è previsto un massimale minimo pari a 350.000 euro per sinistro e per anno assicurativo;

-la seconda fascia di rischio comprende l’esercizio individuale della professione con fatturato compreso tra 30.000 e 70.000 euro con la previsione di un massimale minimo di € 500.000;

– la  fascia di rischio più alta per fatturati superiori a 70.000 euro, per cui è previsto un massimale minimo pari a 1 milione di euro per sinistro e per anno assicurativo.

Per le forme di esercizio collettivo, ovvero studi associati o società tra professionisti le tre fasce sono:

-studi con massimo 10 professionisti con fatturato non superiore a 500.000 euro per cui il massimale minimo è pari a 1 milione per sinistro e 2 milioni per anno assicurativo;

-la seconda fascia riguarda studio con massimo 10 professionisti con fatturato superiore a 500.000 euro per cui il massimale minimo è pari a 2 milioni per sinistro e 4 milioni per anno assicurativo;

-la fascia di rischio più alta riguarda gli studi con oltre 10 membri, prevedendo un massimale minimo di 5 milioni per sinistro e 10 milioni per anno assicurativo.

Assicurazione obbligatoria per infortuni

Il Decreto, oltre all’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, prevede anche un’assicurazione obbligatoria a copertura di tutti gli infortuni verificatisi nello svolgimento dell’attività professionale (a causa o in occasione di essa, inclusi gli spostamenti) ai danni dell’avvocato e dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria Inail. Tale copertura assicurativa deve riguardare tutti i danni che causino la morte, l’invalidità permanente o temporanea, nonché garantire la copertura delle spese mediche. I massimali minimi da osservare per l’assicurazione infortuni sono pari ad euro 100.000,00 per il caso di morte o invalidità permanente e pari ad € 50 per la diaria giornaliera da inabilita’ temporanea.

Tutti gli avvocati dunque, a pena di cancellazione dall’albo forense, dovranno adeguarsi alla nuova normativa, stipulando una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per infortuni entro l’11 ottobre 2017, data di entrata in vigore del decreto ministeriale, o adeguando a tali condizioni l’eventuale polizza già stipulata, dandone comunicazione degli estremi al rispettivo Ordine degli Avvocati.

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