730 precompilato, sanzioni per visto infedele e garanzie: profili di criticità

Con l’introduzione del modello 730 precompilato cambia l’impianto sanzionatorio a carico dei CAF e professionisti abilitati e le relative garanzie richieste dall’Amministrazione finanziaria.

Per la prima volta è stata prevista la responsabilità di tali soggetti per le imposte dovute dal contribuente a seguito di un controllo in cui emerga l’infedeltà del visto di conformità che gli stessi

abbiano apposto sulla dichiarazione. La nuova norma, però, presenta evidenti problemi di criticità.

 

Le nuove disposizioni che hanno introdotto da quest’anno la dichiarazione precompilata – modello 730 semplificato intervengono rivoluzionando il sistema sanzionatorio, con pesanti ripercussioni soprattutto nei confronti dei CAF e professionisti (artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 175/2014).

Come è ormai noto la trasmissione della dichiarazione oltre che personalmente, può avvenire conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o professionista.

Mentre la trasmissione da parte del proprio sostituto non ha sostanziali risvolti in tema di responsabilità (in pratica, responsabile degli eventuali errori sulla dichiarazione resta sempre il contribuente), lo stesso non vale in caso di intervento del CAF o dell’intermediario.

Su questo punto la norma è chiara: la dichiarazione (accettata o modificata) trasmessa dal CAF/intermediario deve essere provvista di visto di conformità (rilasciato ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 241/1997) e, nel caso in cui il vistosia infedele, la responsabilità, non solo per le sanzioni, ma anche per le imposte, restano in capo al soggetto che l’ha rilasciato.

Ciò perché, secondo quanto più volte affermato dall’Agenzia delle entrate (tra le altre, si veda la circolare 26 febbraio 2015, n. 7/E) il visto costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione finanziaria e, in caso di sua infedeltà, occorre tutelare il principio di “legittimo affidamento” nel rapporto tra CAF/professionista e contribuente.

Pertanto, il CAF/intermediario risponde a titolo di responsabilità per l’errato controllo dei dati documentali ed è tenuto nei confronti dell’Erario al pagamento di un importo corrispondente al pagamento dell’imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30% (sanzione ridotta ad 1/8, quindi al 3,75% se presenta una dichiarazione integrativa entro il 10 novembre).

La responsabilità, però, non scatta se l’infedeltà del visto è determinata da dolo o colpa grave del contribuente (circostanza, questa, non sempre facilmente dimostrabile).

Per rafforzare le garanzie per il contribuente e l’Erario, è stata modificata anche la disciplina in merito alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale riguardanti i CAF e i professionisti e certificatori (art. 6, comma 1 e art. 22, comma 1, del D.M. n. 164/1999).

In particolare, è stato previsto l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati.

Detto massimale, in entrambe le norme, deve rispettare una soglia minima.

Le modifiche apportate, che decorrono dal 13 dicembre 2014 data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, riguardano:

– l’innalzamento a tre milioni di euro della soglia del massimale, precedentemente fissata in due miliardi di lire (euro 1.032.913,80);

– l’estensione della garanzia, nel caso di visto infedele apposto su un modello 730, al pagamento di una somma pari alle imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito del controllo ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973, ove l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.

I profili di criticità

Le nuove disposizioni sopra accennate hanno sollevato, sin dal loro esordio, forti dubbi che ne minano le fondamenta.

La responsabilità del professionista, che non è tenuto a rispondere delle sole sanzioni, ma anche dell’imposta e interessi, costituisce una novità assoluta che non ha precedenti nel panorama legislativo italiano.

Si tenta di introdurre un principio che, se dovesse prendere piede, potrebbe in futuro essere esteso anche ad altre fattispecie, creando una sorta di effetto a catena le cui conseguenze possono essere nefaste per tutti coloro che svolgono un’attività professionale nel settore della consulenza fiscale.

Per capire meglio i termini della questione, bisogna partire da quelli che sembrano essere i presupposti di un tale “accanimento” nei confronti dei CAF e professionisti abilitati.

La ragione sta, secondo il pensiero dell’Agenzia delle entrate, nella salvaguardia del legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco.

In pratica, un terzo “estraneo” al rapporto tributario (il CAF/professionista) diventa diretto responsabile dell’imposta dovuta dal soggetto passivo (contribuente).

Si assiste, dunque, all’introduzione di un principio di “sostituzione” del debitore d’imposta: costui non è più il soggetto costituzionalmente chiamato a tale funzione (il contribuente) ma un soggetto (il CAF/professionista) che, sempre costituzionalmente parlando, non può essere considerato in nessun modo debitore d’imposta.

Si ricorda, infatti, che la Costituzione, all’art. 53, stautendo un principio cardine del diritto tributario, recita testualmente: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

E’, dunque, evidente che con la nuova previsione si tenta una evidente forzatura di tale principio.

Infatti, come è stato fatto osservare in audizione presso il Senato della Repubblica da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il rapporto tributario “traslerebbe” da contribuente a professionista, con buona pace del suddetto principio costituzionale.

Non c’è dubbio che siamo di fronte ad una vera e propria aberrazione giuridica.

Né sembra inattaccabile la giustificazione fornita dall’Amministrazione finanziaria che insite sul concetto di salvaguardia del legittimo affidamento dei cittadini che si rivolgono ad operatori specializzati circa la definitività del loro rapporto con il Fisco.

Infatti, parlare di “legittimo affidamento” in una ipotesi di questo tipo è anch’essa una forzatura.

Si ricorda che il principio di legittimo affidamento, di derivazione giurisprudenziale (si veda, tra le altre, la sentenza del TAR Lazio n. 76/2007), normalmente, viene utilizzato nel diritto amministrativo per indicare tutte le ipotesi nelle quali una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario.

Si tratta di un interesse teso alla tutela di una situazione giuridica realizzatasi in conseguenza di un comportamento della P.A. che ha suscitato nel terzo un ragionevole affidamento in un determinato risultato.

In pratica, il principio del legittimo affidamento si propone la finalità di stabilire un giusto equilibrio nel rapporto fra l’amministrazione e gli amministrati ovvero i cittadini, finalità che, invece, non sembra minimamente sussistere nel caso in esame, dove il rapporto da “tutelare” è di tipo “privato” e non vede come controparte una P.A.

Ad aumentare i dubbi sulla “bontà giuridica” della nuova norma interviene anche l’allargamento delle garanzie richieste al CAF/professionista.

Infatti, molte compagnie assicurative hanno negato la possibilità di assicurare un rischio di natura sanzionatoria quale quello di dover rispondere anche delle sanzioni.

L’art. 12 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) stabilisce che “sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo…”.

A tale proposito, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), in una lettera datata 19 marzo 2015 e indirizzata alle imprese di assicurazioni ha dato una dubbia interpretazione alla questione.

Infatti, dopo aver interpellato l’Agenzia delle entrate, ne ha confermato il pensiero: la somma che i soggetti che prestano assistenza fiscale sarebbero tenuti a pagare in caso di errore abbia natura risarcitoria e non di sanzione amministrativa, basandosi sull’assunto, sopra accennato, dell’affidamento dei contribuenti.

Pertanto la copertura, secondo l’IVASS non è in contrasto con l’art. 12 del codice delle assicurazioni che, come detto, vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative, né con l’art. 4 del Regolamento ISVAP n. 29 che, in attuazione della citata norma, ribadisce l’inassicurabilità del rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa.

Anche in questo caso è evidente che si tratta di una forzatura: se così fosse, come giustamente ha fatto notare l’Associazione Nazionale Commercialisti nel comunicato stampa del 23 marzo 2015, il risarcimento dovrebbe essere impugnato davanti al tribunale civilee non presso la commissione tributaria, seguendo l’iter del ricorso per una classica sanzione tributaria, come invece prevede la legge in questi casi.

In definitiva, se non si interviene con una modifica dell’attuale impianto normativo, non è escluso che in futuro la disposizione non incappi in qualche censura di incostituzionalità, che appare tutt’altro che infondata.

E dopo le due censure di incostituzionalità sui prelievi bancari e sui dirigenti, se i proverbi non mentono, chissà che non arrivi anche la terza.

Fonte

Condividi questo contenuto sulla piattaforma che preferisci.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email
Stampa

Accedi con le tue credenziali

 per usufruire di tutti i servizi riservati agli associati U.L.I.A.S.

Nel caso non fossi ancora registrato, puoi richiedere adesso l’accesso che verrà validato dopo il versamento della quota associativa.