La Legge 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2021, sul proprio sito internet aziendale, l’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Chi sono i soggetti tenuti alla pubblicazione ?
Tutte le aziende iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
Qual’è l’oggetto della pubblicazione ?
Gli aiuti di Stato incassati qualora complessivamente sommati superano l’importo di 10.000 € su base annua e secondo il criterio di cassa. In particolare sono soggetti a pubblicazione: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non sono soggetti a pubblicazione i contributi ricevuti quali indennizzi a fronte dell’emergenza sanitaria COVID.
Come posso recuperare gli importi ?
semplicemnete cliccando QUI arriverari nel registro nazionale degli aiuti di stato
Come posso pubblicare i contributi ricevuti ?
1) Ditte individuali la pubblicazione, (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario); andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.
2) Società cooperativa (incluse le cooperative sociali), andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.
3) Società di persone ( snc sas ), andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale.
4) Per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa , srl, sapa) possono assolvere all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
E chi non possiede un sito internet ?
Possono provvedere anche attraverso la propria associazione di categoria.
ULIAS mette a disposizione dei soci una sezione del proprio sito dove pubblicare i contributi ricevuti.
Cosa rischio se non pubblico nulla ??
L’inosservanza dell’obbligo di pubblicità in esame comporta l’applicazione:
- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo in esame.
È richiesta l’integrale restituzione del beneficio ricevuto trascorsi i 90 giorni dalla contestazione
Richiedi modulo e pocedura per lo spazio sul sito di ULIAS a segreteria@ulias.it